Statuto

PRINCIPI

Articolo 1
È costituito il movimento politico denominato “AUTONOMIA LADINA DOLOMITES”.

Articolo 2
Il movimento ha sede in Canazei, Strèda de Pareda, n°52.

Articolo 3
Lo scopo del movimento è quello di promuovere e tutelare i diritti e la gestione totale del territorio, in ogni forma, in tutto l’arco Dolomitico Ladino nonchè promuovere gli ideali ed i valori della gente con particolare riferimento agli abitanti del territorio delle Dolomiti.
Oggetto dell’attività del movimento sono le azioni da promuovere e da svolgere a costante garanzia della tutela, rafforzamento e valorizzazione del’autonomia in ogni aspetto determinante della vita della Comunità, della gestione totale del territorio dolomitico-ladino, in continuità con la storia, la cultura, l’economia, le tradizioni e e i valori espressi dalla minoranza etnica Ladina nei secoli.

Articolo 4
Il movimento sostiene l’uso delle vie democratiche al fine di assecondare l’aspirazione delle popolazioni del territorio Ladino anche all’interno dell’Unione Europea dei popoli.

Articolo 5
Altri obiettivi fondamentali del movimento saranno stabiliti e definiti dall’assemblea.

MEMBRI

Articolo 6
Può chiedere di far parte del movimento chiunque vi si riconosca e ne condivida i principi ispiratori.

Articolo 7
Le domande di adesione devono essere presentate al Presidente, che deciderà sull’ammissione dopo avere sentito ll parere della Giunta.
L’adesione comporta oltre alla causa etnica, delle responsabilità etnico-morali nel partecipare all’attività del movimento – e nell’ambito del possibile – di sostenerlo pure economicamente.

ORGANI SOCIALI

Articolo 8
Sono organi del movimento:
– l’Assemblea;
– la Giunta esecutiva;
– il Presidente;
– il Segretario-Tesoriere.
I soci fondatori hanno il diritto di essere membri effettivi a vita, con potere di voto all’interno della Giunta esecutiva.

Articolo 9
L’assemblea è l’organo democratico del movimento. Essa è convocata dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due componenti della giunta esecutiva.
La giunta esecutiva è composta da un minimo di cinque rappresentanti, compreso il Presidente della stessa, e comunque sempre in numero dispari.

Articolo 10
Il Presidente è il legale rappresentante del movimento e porta ad esecuzione le decisioni dell’Assemblea e della Giunta esecutiva. Il Presidente, nell’ambito di quanto previsto dal presente Statuto, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione anche per la gestione del movimento.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e rimane in carica per un triennio e comunque fino all’elezione di un nuovo Presidente.

Articolo 11
Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Presidente e resta in carica per la durata in carica del Presidente. Egli cura l’organizzazione del’attività del movimento e ne amministra i fondi, assumendone la piena responsabilità.

LO STATUTO E L’ORGANIZZAZIONE

Articolo 12
Lo Statuto è la carta fondamentale del movimento. Al fine di facilitare l’attività del movimento, l’Assemblea può deliberare norme d’applicazione dello Statuto, che una volta adottate, lo completano.
Le norme di attuazione deliberate dall’assemblea dovranno essere controfirmate dal Presidente.

Articolo 13
L’Assemblea può organizzarsi per comitati o commissioni.

Articolo 14
Nel rispetto dello Statuto, all’interno del movimento, tutti gli aderenti potranno costituirsi in gruppi autonomi per svolgere attività specifiche, con la facoltà di sottoporre all’assemblea ed al Presidente qualsiasi iniziativa ritengano opportuna.

NORMA TRANSITORIA

Articolo 15
Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto e fino a quando l’Assemblea non abbia deliberato specifiche norme, il Presidente potrà prendere le necessarie decisioni per l’attività del movimento.